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venerdì 28 novembre 2008

Intervista a prof. Graziano Pini - I DEBITI DELLE FAMIGLIE

In questa breve intervista il prof. Graziano Pini ci offre una panoramica delle condizioni e delle cause del indebitamento delle famiglie italiane.



mercoledì 26 novembre 2008

Draghi: «Sarà crisi fino al 2009 Meno tasse su conti correnti»

Il governatore di Bankitalia: "Depositanti al sicuro, ma le banche siano attente alle famiglie"

ROMA - "La stagnazione in atto proseguirà almeno fino a metà del prossimo anno". È questa la previsione poco rosea del governatore di Bankitalia, Mario Draghi, intervenuto alla 84esima Giornata mondiale del risparmio. "Alla luce della situazione" attuale, appesantita dalla crisi dei mercati, per il numero uno di Palazzo Loch "occorre innanzitutto evitare che la crisi si traduca in una severa contrazione dei flussi di credito all'economia e, in secondo luogo, è necessario attivare efficaci politiche di sostegno che contrastino le tendenze recessive in atto". Secondo Draghi l'alta tassazione sui conti correnti grava sui risparmiatori ed è quindi necessario riconsiderare la "penalizzazione fiscale". Per il governatore è "la penalizzazione fiscale dei depositi grava sui risparmiatori e pone la raccolta delle banche italiane in condizioni di svantaggio competitivo rispetto a quella delle banche degli altri Paesi europei". Per il governatore è necessario anche mettere mano alla fiscalità dei fondi comuni: "La tassazione delle plusvalenze maturate, anziché di quelle realizzate come altrove, costituisce in ogni momento uno svantaggio competitivo che va eliminato".

"LE BANCHE SIANO ATTENTE ALLE FAMIGLIE" - Draghi spiega che i "depositanti delle banche sono al sicuro", invitando nello stesso tempo gli istituti di credito a prestare attenzione alle famiglie "soprattutto a quelle finanziariamente più vulnerabili". Dal governatore anche un accenno ai muti: "È opportuno - sostiene Draghi - che le banche italiane inizino ad indicizzare i mutui che concedono alla clientela a tassi diversi dall'Euribor, salito alle stelle dopo la crisi del mercato interbancario".

TREMONTI - Sulla crisi e sullo stato di salute delle banche è intervenuto anche il ministro dell'Economia Giulio Tremonti , secondo il quale il governo deve tutelare le banche con un'azione "transitoria, strumentale, di finanziamento" e attraverso una "patrimonializzazione del sistema, ma solo se è necessario. Non se è inutile o non è richiesto" sottolinea il ministro, specificando anche che "per il governo avere azioni in una banca nuoce gravemente".

Nuovi mutui, le rate leggere solo dal 2009

Tremonti: un tavolo con i consumatori per risolvere i nodi bollette e benzina
STEFANO LEPRI

Di sicuro per il mutuo si potrà cambiare banca senza spese per il notaio; forse la rata resterà deducibile dall?Irpef al vecchio importo, prima della rinegoziazione; i 20 milioni previsti dalla legge finanziaria per chi ha difficoltà a pagare andranno a chi ha già subito il pignoramento della casa. Così il ministro dell?Economia Giulio Tremonti perfeziona l?accordo con le banche, che partirà però dal 2009 e permetterà a chi ha un mutuo a tasso variabile di pagare le rate a livello 2006; e intanto annuncia un confronto con le associazioni dei consumatori ?anche sulle bollette e sul pieno di benzina?. Nei primi giorni, le associazioni dei consumatori erano state critiche sui mutui.Una lunga riunione al ministero l?altra sera ne ha persuase molte, se non tutte. 

Il punto chiave è quello su cui ha insistito ieri anche l?Autorità Antitrust: le banche si facciano concorrenza. Alcune avevano già offerto condizioni migliori di quelle stabilite tra Abi e governo, con la portabilità gratuita chi vuole rinegoziare il mutuo potrà scegliere. Secondo l?Antitrust ?sarebbe opportuno esplicitare nella convenzione? tra governo e a Associazione bancaria (Abi) ?la possibilità che le singole banche adottino condizioni migliorative rispetto al provvedimento?. Altrimenti i clienti potrebbero essere indotti a credere che i criteri della convenzione (rate riportate alla media aritmetica del tassi 2006, sui pagamenti rinviati tasso Irs più 0,50) siano immutabili. Sui costi del notaio Tremonti è preciso: ?Chiariremo l?assenza di costi, in particolare notarili? se necessario ?con un provvedimento di legge?. La convenzione, dice il ministro, ?è una questione di civiltà, è fatta per la serenità delle famiglie?. 

Il testo sarà noto fra trenta giorni. Entro i tre mesi successivi le banche dovranno far arrivare ai clienti le loro proposte; in autunno si rinegozierà, dal 2009 decorreranno le rate più basse. I tempi non sono brevi. Secondo le previsioni di mercato, i tassi resteranno alti per il 2008, poi cominceranno a scendere: sia perché la Banca centrale europea abbasserà il suo tasso di riferimento (oggi al 4%), sia perché il risolversi della crisi finanziaria riporterà il tasso Euribor, a cui molti mutui variabili sono agganciati, più vicino al tasso Bce. La fase peggiore, il 2008, dovrà ancora essere affrontata a rate alte. Peraltro, assicura Tremonti, sarà ammesso a rinegoziare anche chi al momento è moroso fino a sei rate. 

E se qualche banca non aderirà? ?Secondo me non gli conviene? risponde il ministro dell?Economia, garbatamente minaccioso. Il presidente dell?Associazione bancaria Corrado Faissola, pure presente alla conferenza stampa, è preoccupato perché il governo progetta di tassare di più le banche: è vero che i loro utili sono alti, ma inferiori a quello di molte concorrenti europee, e già pesantemente tassati, dice. Il ministro-ombra del Pd, Pierluigi Bersani, sostiene che la conversione di Tremonti alla portabilità dei mutui è ?ipocrita? perché nel 2007 il centro-destra ?fu contro con il massimo dell?aggressività?. Con i consumatori ?sarà istituito un osservatorio per la trasparenza dei mutui?. Il dialogo su bollette e benzina si aprirà prossimamente, in accordo con il ministero dello Sviluppo economico.

Boom di pignoramenti nel 2008

Boom di pignoramenti e quasi due milioni di italiani a rischio insolvenza. Questa la realtà italiana dei mutui condotta dall?Adusbef su 24 tribunali. L?indagine mostra, infatti, un aumento del 22,3% nel 2008 di pignoramenti ed esecuzioni immobiliari rispetto allo scorso anno.

Secondo le stime, le procedure immobiliari o i pignoramenti sarebbero pari al 2,7 % del totale dei mutui, quindi a circa 130.000 su 3,5 milioni del totale che porta il Paese ad avvicinarsi pericolosamente agli Usa, con aumenti stimati nel 2008 rispetto al 2007. 

Gli aumenti vanno da un minimo di +16% a Bologna e Cagliari, fino al +39% di Bari. Dal monitoraggio risultano anche aumenti di pignoramenti pari a un +21% a Milano, +22 a Roma e Padova, +28% a Monza e Pinerolo, +24 a Como e Perugia, +25% a Napoli, con una media nazionale del 22,3%. 

L?associazione dei consumatori punta il dito contro ?l?insostenibile? peso delle rate dei mutui. E i numeri parlano chiaro. Secondo l?Adusbef, su 3,5 milioni di famiglie che hanno contratto un mutuo per acquistare una casa negli anni scorsi, ?ben 3,2 milioni, ossia il 91% è stato indotto, dai cattivi ed interessati consigli delle banche, a sottoscrivere contratti con tassi variabili quindi esposti alle turbolenze dei mercati?. 

Un calvario, ricordano i consumatori, iniziato per milioni di famiglie dalla prima stretta monetaria Banca centrale europea del dicembre 2005, che aumentò i tassi dal 2% al 2,25% e le rate di 130 euro al mese su un mutuo di 100.000 euro. ?Tale situazione di insolvenza - spiega l?Adusbef - è destinata ad aumentare e ad allargarsi ulteriormente nei prossimi mesi, in assenza di interventi tesi a rinegoziare i mutui senza oneri di allungamento della vita residua o delle provvidenze sugli interessi a favore delle famiglie più deboli?.

martedì 25 novembre 2008

Mutui alti, pignorate 203 case

14/10/2008 16:19
TRENTO - In molti casi, la procedura di pignoramento dell'immobile viene attivata per importi che fino a qualche tempo fa sarebbero stati considerati irrisori. Al giorno d'oggi però poche migliaia di euro di debiti bastano e avanzano per vedersi portar via la casa, perché la crisi dei mercati finanziari non sta facendo prigionieri: nemmeno in Trentino. Dall'inizio dell'anno, complice l'inarrestabile trend al rialzo dei tassi di interesse sui mutui, il tribunale di Trento ha infatti disposto 203 pignoramenti immobiliari, il 57,9% di casi più di quelli attivati nei primi nove mesi del 2006: un'enormità.
Lo dicono i dati forniti dal ministero della Giustizia, e pubblicati ieri da Il Sole 24 ore. Lo conferma Marina Ruggiero, ufficiale giudiziario dirigente della Corte d'Appello di Trento. "Ormai la gente non ha più soldi in tasca e sono sempre di più coloro che non riescono a pagare il mutuo. In passato erano soprattutto i forti debiti ad essere causa di pignoramento immobiliare. E le facce di chi veniva privato della casa erano sempre le stesse.
Oggi invece quelle persone trovano degli escamotage, intestano ad altri gli immobili per non esserne privati quando vanno sotto, e invece si porta via la casa alla gente comune, semplicemente perché non riesce più a pagare la rata ed è esposta per somme relativamente contenute". Uno scenario scoraggiante, che in provincia riguarda più la popolazione dei centri urbani che quella delle periferie. "In proporzione - dice Ruggiero - nelle vallate si registra qualche caso di meno perché la gente tende a vivere nelle case ereditate senza bisogno di doversi indebitare per acquistarle. A chiedere l'attivazione delle procedure esecutive invece sono per lo più le banche locali, le più presenti sul territorio. Qualche caso, però, riguarda anche crediti vantati da grosse banche nazionali o estere".
Non sempre, peraltro, i proprietari delle case pignorate si vedono privati di un tetto immediatamente, al termine dei novanta giorni di preavviso. "Prima che gli immobili vengano ceduti tramite asta - conclude Ruggiero - di solito passano dei tempi tecnici che vanno dai tre ai sei mesi, che spesso di allungano ulteriormente in seguito alle richieste di sospensiva dei debitori, che magari liquidano una parte della somma ottenendo un allungamento dei tempi". Purtroppo però assai di rado all'attivazione di una procedura di esproprio il debitore riesce a rimediare senza vedersi tolta la casa.
Fonte: L'Adige.it

Ater non paga l'Ici: case pignorate

Debiti per 370 milioni, alloggi popolari nel mirino degli ufficiali giudiziaridi
Paolo G.Brera (21 maggio 2008)

Case AterL´Ater non paga l´Ici, e il Comune pignora le Case popolari. Ha il sapore della beffa l´ultima incredibile notizia diramata ieri: nelle settimane che hanno preceduto l´insediamento del sindaco Gianni Alemanno, il commissario prefettizio Mario Morcone ha chiesto a Gerit-Equitalia di procedere alla riscossione forzosa di un credito di 372 milioni di euro accumulato in molti anni dal Campidoglio. Senza preoccuparsi che quel debito dell´Ater fosse, appunto, «un problema vecchio come il cucco - spiega il vicepresidente della Regione, Esterino Montino - che non si è mai potuto risolvere nemmeno con la destra alla Pisana: l´Ater non ha soldi per la gestione ordinaria, figuriamoci per l´Ici».

Tant´è, lunedì mattina nella sede Ater di Lungotevere Tor di Nona si presenta l´ufficiale giudiziario: consegna al tesoriere la maxi-cartella da 372 milioni e avvia il pignoramento mobiliare. Surgelando cioè la cassa, che però è quasi vuota: «Ci sono solo una decina di milioni, che basterebbero appena a pagare gli stipendi. Se fossimo una società per azioni - dice il presidente dell´Ater, Luca Petrucci - sarei dovuto andare in viale delle Milizie a consegnare i libri contabili al tribunale, insieme alle chiavi del mio ufficio. Saremmo al fallimento».

Il paradosso, ora, è che mentre i nuovi inquilini del Campidoglio e di palazzo Chigi, cioè il sindaco e il presidente del Consiglio, hanno annunciato l´azzeramento dell´Ici sulla prima casa, l´ente regionale che gestisce il patrimonio immobiliare pubblico rischia il fallimento proprio per non aver pagato la tassa sul possesso delle case popolari. «Già - dice Petrucci - sono costretto ad assegnare le case a chi mi dice il Comune, e il Comune stesso mi chiede ogni anno come Ici il quadruplo di quanto quegli inquilini mi pagano in affitti. Ora mi auguro ci sia un accordo tra l´Ater, la Regione e il Campidoglio per ripianare il debito senza mettere in ginocchio azienda e inquilini. Con la cassa pignorata non siamo più in grado nemmeno di pagare gli stipendi, e non parliamo delle manutenzioni».

«Stamattina ho parlato con il vicesindaco Mauro Cutrufo - dice Montino - e con l´assessore al Bilancio, Ezio Castiglione. È necessario che ritirino il pignoramento, altrimenti la cassa rimane bloccata mettendo in pericolo gli stipendi e fermando le vendite del patrimonio immobiliare con cui abbattere il debito. Dovremo varare un piano di rientro che la Regione e l´Ater garantiranno al Comune, ma deve essere condizionato al trasferimento dei soldi che la Regione vanta dallo Stato per la sanità: sono 5 miliardi, appena comincia il trasferimento facciamo fronte ai debiti». L´alternativa? «Si prendano pure 4 o 5mila appartamenti. E poi se li gestiscano loro», dice Montino. Intanto, gli inquilini non sanno nemmeno più con chi lamentarsi, per i tetti che non reggono la pioggia e le manutenzioni inesistenti.

lunedì 24 novembre 2008

Le conseguenze del pignoramento immobiliare

Per come la vedo io, a persona pignorata dovrebbe evitare ad ogni costo che la casa arrivi all'asta e ora vediamo i perché.

Il pignoramento immobiliare consiste in una procedura lunga e costosa (i costi sono pagati con il ricavato dell'immobile pignorato, quindi se il ricavato era basso questo contribuisce ad abbassarlo ancora) che viene attivata dal momento che un creditore non ha altre alternative per recuperare le somme che gli aspettano.Dopo la notifica fatta alla persona pignorata, viene fatta la trascrizione di un atto dove sono indicati tutti gli estremi dell'immobile da pignorare.
Dopo la trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari viene nominato un custode giudiziario e un perito del Tribunale che dovrà stabilire il valore dell'immobile da pignorare (e non è detto che questo valore corrisponda ai valori dimercato).

Adesso è possibile fissare la data dell'asta con la speranza che dopo la vendita si riescano a soddisfare i creditori e a coprire le spese della procedura. Accade sempre più spesso che la prima asta vada deserta e si renda necessaria una seconda (o terza) asta per concludere la vendita della casa pignorata, e questo non fa che agravare la situazione del esecutato, perché ad ogni asta il prezzo della casa pignorata si abbassa notevolmente (circa del 20%).

A causa delle errate valutazioni e delle enormi spese della procedura, è molto propabbile che l'immobile risulti incapiente, cioè, non riesca acoprire i debiti nei confronti dei creditori, e per questo motivo il debitore esecutato rimane vincolato fino alla piena soddisfazione dei creditori, costretti a cedere un quinto del proprio stipendio o il pignoramento di altri beni mobili o immobili in loro possesso.

In molti casi il debitore non ha altri beni a cui attingere, ed è facile capire il livello di stress a cui verrà sottoposto negli anni successivi.

Mutui, boom dei pignoramenti

La denuncia dell'Adusbef: «Le banche responsabili»
ROMA
Sostenere la rata del mutuo è un impegno sempre più gravoso per un crescente numero di famiglie italiane. E le difficoltà incontrate per far fronte al caro-rate si traducono sempre più spesso in una debacle, tanto che quest’anno il numero di pignoramenti ed esecuzioni dovrebbe salire del 19%.
A pesare sui portafogli delle famiglie - evidenzia uno studio dell’Adusbef - è il fatto che i mutui erogati sono in gran parte, il 91%, a tasso variabile, quindi suscettibili «anche per la rapidità delle banche italiane» nel trasferire le decisioni di politica monetaria, a ogni ritocco del costo del denaro.
Secondo i dati dell’Osservatorio mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio, la durata media dei nuovi mutui erogati tende ad allungarsi: nel 2004 era pari a 18,4 anni, mentre nel 2006 si è attestata a 22,2 anni, con un aumento del +19,4%.
I dati diffusi dall’Adusbef vengono però contestati dall’Abi: «Quelle dell’Adusbef sono cifre per noi ignote, che non hanno alcuna relazione con i tassi di interesse sui mutui. Di recente un’indagine rapida del centro studi dell’Abi, su un campione rappresentativo di banche italiane, aveva rilevato che il livello di rate impagate si aggira intorno all’1% del totale erogato.
Il caro-casa pesa su 3,6 milioni di famiglie italiane, di cui 1,7 milioni è alle prese con l’affitto mentre il restante 1,9 milioni fatica a far onore a fine mese al pagamento della rata del mutuo. Secondo le stime - precisa l’Adusbef - le procedure immobiliari o pignoramenti sarebbero pari al 3,5% del totale dei mutui, quindi a circa 120.000 su 3,5 milioni del totale, «perchè‚ la maggior parte di essi è stato erogato a tasso variabile e risente del rialzo dei tassi della Bce, quando negli anni 2003-2004 i tassi di interesse erano arrivati ai minimi storici e tutti gli indicatori stimavano un loro aumento».
Solo a Milano i pignoramenti e le esecuzioni dovrebbero salire quest’anno del 22%, mentre a Roma l’incremento dovrebbe attestarsi al 21%.
L’allarme dell’Adusbef, secondo ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, «non va sottovalutato. Nel nostro Paese non dovrà mai esserci una deriva americana».Il vicepresidente del Prc Senato Tommaso Sodano e il presidente Giovanni Russo Spena ritengono «sia necessario intervenire a tutela delle famiglie. E forse la risposta va trovata proprio in Finanziaria».

Leggi sul pignoramento

Codice Civile - Libro Sesto/Titolo IV
Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti


Capo I Disposizioni generali
Art. 2907
Attività giurisdizionale Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte (Cod. Proc. Civ. 99 e seguenti) e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio (Cod. Proc. Civ. 69). La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite (Cod. Proc. Civ. 409 e seguenti).

Art. 2908
Effetti costitutivi delle sentenze Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Art. 2909 Cosa giudicata L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (1306, 1595; Cod. Proc. Civ. 324).



Capo II Dell'esecuzione forzata
Sezione I Dell'espropriazione

ž 1 Disposizioni generali
Art. 2910
Oggetto dell'esproprazione Il creditore, per conseguire quanto gli é dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 483 e seguenti). Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.

Art. 2911
Beni gravati da pegno o ipoteca Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati da pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca (Cod. Proc. Civ. 502, 544). La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.

ž
2 Degli effetti del pignoramento
Art. 2912
Estensione del pignoramento Il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 513 e seguenti, 555 e seguenti) comprende gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820) della cosa pignorata.

Art. 2913
Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti) gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili (1153 e seguenti) non iscritti in pubblici registri.

Art. 2914
Alienazioni anteriori al pignoramento Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), sebbene anteriori al pignoramento:
le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri (812 e seguenti), che siano state trascritte successivamente al pignoramento; le cessioni di crediti (1260 e seguenti) che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento; le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa (2704); le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.

Art. 2915
Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti che importano vincoli di indisponibilità (169, 187, 220, 1980), se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (2647 e seguenti, 2685 e seguenti, 2693), e, negli altri casi, se non hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento. Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione (2643 e seguenti), se sono trascritti successivamente al pignoramento.

Art. 2916
Ipoteche e privilegi Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 509 e seguenti) non si tiene conto:
delle ipoteche (2808 e seguenti), anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento; dei privilegi per la cui efficacia e necessaria l'iscrizione (2762), se questa ha luogo dopo il pignoramento (2745); dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento. Art. 2917 Estinzione del credito pignorato Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).

Art. 2918
Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), se non sono trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 9). Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento.

ž
3 Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione
Art. 2919
Effetto traslativo della vendita forzata La vendita forzata (Cod. Proc. Civ. 503 e seguenti) trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (1147). Non sono però opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante (2913) e dei creditori intervenuti nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).

Art. 2920
Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta Se oggetto della vendita è una cosa mobile (812), coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 541 e seguenti), non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede (1147), né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.

Art. 2921
Evizione L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. Se l'evizione è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro. In ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.

Art. 2922
Vizi della cosa. Lesione Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa (1490). Essa non può essere impugnata per causa di lesione (1448).

Art. 2923
Locazioni Le locazioni (1571 e seguenti) consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento (1599), salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede (1147). Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 8) non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione (1599). In ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni. Se la locazione non ha data certa (2704), ma la detenzione del conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574). Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l'acquirente può intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell'art. 1603.

Art. 2924
Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 9) o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali.

Art. 2925
Norme applicabili all'assegnazione forzata Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata (Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti), salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 2926
Diritti dei terzi sulla cosa assegnata Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso (1147), al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto. L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.

Art. 2927
Evizione della cosa assegnata L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.

Art. 2928
Assegnazione di crediti Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.

Art. 2929
Nullità del processo esecutivo La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.

Sezione II Dell'esecuzione forzata in forma specifica
Art. 2930
Esecuzione forzata per consegna o rilascio Se non e adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 605 e seguenti).

Art. 2931
Esecuzione forzata degli obblighi di fare Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).

Art. 2932
Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (2908). Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione (1208 e seguenti) o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile (att. 246).

Art. 2933 Esecuzione forzata degli obblighi di non fare Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti). Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e di pregiudizio all'economia nazionale.